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di Davide Fioravanti

È fatto notorio l’esistenza, in molte città italiane, di zone particolarmente degradate o fatiscenti. Vi si possono trovare edifici abbandonati, muri vetusti ovvero piazze cittadine totalmente in rovina. Talvolta, nell’incapacità patrimoniale delle amministrazioni di porvi rimedio, sono intervenuti gli Street Artist. Ma è conforme alla legge la pratica del Writing? Analizziamo la questione procedendo per punti.

1. Dove guardare?
Il rapporto fra Street Art e legge interessa l’homo juridicus sotto molteplici aspetti: quello civilistico, il c.d. diritto dei privati, nella specie della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. (secondo il quale qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un ingiusto danno, obbliga il responsabile al risarcimento); quello costituzionale, nella specie dell’art. 33 Cost., secondo il quale l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento; quello amministrativo, con riferimento ai vincoli storico – paesaggistici che potrebbero essere costituiti sulle proprietà (sia pubbliche che private); e infine, quello penalistico, che qui s’intende approfondire.

2. Una prima distinzione
È utile tracciare una summa divisio fra Street Art ufficiale e indipendente. Della prima categoria fanno parte le opere che vengono commissionate da un soggetto pubblico o privato; in questo caso la disciplina sarà di natura contrattuale, per cui nulla quaestio. Della seconda categoria, per contro, fanno parte le forme di Street Art spontanee, quelle realizzate in assenza di specifico mandato. È per quest’ultime che si pongono problemi di natura giuridica.

3. Una breve, ma importante, premessa
Nel diritto italiano il processo penale e quello civile proseguono parallelamente, in maniera indipendente l’uno dall’altro. Ciò significa che si potrà essere assolti (ad esempio) dal reato di danneggiamento in sede penale, ma condannati al risarcimento del danno in sede civile. Invero i due codici di procedura disciplinano in maniera compiuta i rapporti fra processo civile e processo penale, ma in questa sede non val la pena approfondire ulteriormente la questione.

4. Quali reati?
I reati contestabili sono due. Quello di danneggiamento ex art. 635 c.p.1 e di imbrattamento o deturpamento di edifici ex art. 639 c.p.2, entrambi reati contro il patrimonio. Si risponderà di danneggiamento ogniqualvolta non sia possibile la restituito in pristino del bene3; viceversa di deturpamento, quando è possibile. Al fenomeno del Writing, salvo casi particolari, è dunque possibile il ricorso all’art. 639 c.p.

5. Opere d’arte?
La capacità artistica del Writer ed il riconoscimento pubblico della qualità di quanto da lui dipinto, rappresentano valide cause di non punibilità? La giurisprudenza4 sul punto è chiara: l’esistenza del reato non può avere come parametro un’eventuale natura artistica dell’opera d’arte, stante l’impraticabilità di una tale categoria fondamentalmente legata al gusto ed al sentimento sociale in un determinato contesto o momento storico.

6. Conclusione
In presenza di tutte le condizioni di procedibilità, in primis la querela di parte, il Writer sarà chiamato in giudizio a rispondere della sua arte. Si potrebbe obiettare circa il difetto di offensività della condotta, circa la particolare esiguità del danno (tale per cui troverebbe applicazione l’art. 131 bis c.p.5) o circa il valore simbolico legato ad un progetto di abbellimento e riqualificazione urbana. Ciò, tuttavia, non altera l’equilibrio giuridico della questione.

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1 Art. 635 c.p. “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia […] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 […]”

2 Art. 639 c.p. “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro […]”

3 N.d.R.: per la consumazione del reato di danneggiamento, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è altresì necessario che la condotta sia stata posta in essere con violenza alla persona o con minaccia.

4 La Corte di Cassazione non può mai sindacare nel merito (salvo alcune eccezioni); questo è il motivo per cui la maggior parte delle sentenze circa l’argomento non promanano dagli Ermellini. La sentenza citata è Corte d’Appello, Torino, sez. II, 31 Marzo 2010, ma sono numerose le pronunce che hanno optato per la medesima soluzione (cfr. ad esempio Tribunale, Bologna, sentenza 15/02/2017 n° 674)

5 Art. 131 bis c.p. “La punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, […], l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale […]”

 

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